FAQ
Per calcolare l'ISEE devi presentare una dichiarazione, definita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella quale devi indicare la composizione e le caratteristiche del tuo nucleo familiare, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare.
La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso e vale per tutti i componenti del tuo nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione nel corso dell'anno se la composizione o le caratteristiche del tuo nucleo familiare variano.
È possibile presentare la DSU e acquisire l'ISEE direttamente on line tramite il sito dell'INPS o presso i CAF presenti sul territorio.
Attenzione: alcuni Comuni hanno stipulato apposite convenzioni con determinati CAF: in questo caso è necessario presentare la DSU e acquisire l'ISEE unicamente tramite questi CAF.
La certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.
L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano all'estero per un periodo superiore all'anno
- i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza
- le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi
- i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.
Non devono invece iscriversi all'AIRE:
- le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno
- i lavoratori stagionali
- i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari
- i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.
Per apporre una firma elettronica con la CIE puoi utilizzare il software Globo.Signer.
In alternativa puoi utilizzare le modalità indicate sul sito del Ministero dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it:
- modalità “desktop” - la firma elettronica avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card NFC o contactless, previa installazione del Software CIE
modalità “mobile” - la firma elettronica avviene mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CieSign (disponibile su Google Play e App Store).
In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.
Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
- è a tempo indeterminato
- è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
- il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
Essere Città dell’Olio oggi, deve essere un elemento che aggiunge “valore” alle amministrazioni socie, deve avere un contenuto di forte identità culturale di un territorio, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti per realizzare occasioni, eventi e progetti di marketing territoriale che permettano ad un singolo territorio o più territori di un area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio, delle produzioni tipiche, delle attività agricole, un insieme di valori fondamentali nelle politiche di promozione dei territori con particolare riferimento alle specificità produttive agricole e alimentari d’eccellenza quali l’olio extra vergine.
Enrico Lupi - presidente dell'Associazione nazionale Città dell'Olio
Fonte: http://www.cittadellolio.it/benvenuto/
Il Commercio all'ingrosso è regolato dalla seguente normativa:
1) D. lgs 114/98 (Decreto Bersani)
"l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;"
2) D. Lg 59/2010 (Decreto Bolkestain)
Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita all'ingrosso
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
3) Legge Regionale Puglia n. 24/2015 (Codice del Commercio)
commercio all’ingrosso: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
NOTA DI SINTESI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
L'Ente competente e che sovraintende a questa tipologia di commercio è la Camera del Commercio
L'adempimento che occorre fare si chiama "Comunicazione per i requisiti di onorabilità previsti dalla legge";
Il D. Lgs 222/2016 prevede che l' Apertura, l'Ampliamento, il Trasferimento di sede, il Subingresso, si devono effettuare tramite il portale www.impresainugiorno.gov.it; la comunicazione sopra citata è trasmessa alla Camera di Commercio; la presentazione della comunicazione si può fare direttamente alla Camera di Commercio.
Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.
Se l'attività di commercio all'ingrosso è un'attività alimentare bisogna presentare la SCIA UNICA che prevede la Comunicazione + la Notifica Sanitaria; per la notifica sanitaria non sono richieste asseverazioni
Qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e magazzini, ecceda i 400 mq, bisognoa presentare una SCIA UNICA che prevede la comunicazione + la SCIA di prevenzione antincendio.
Le forme speciali di vendita al dettaglio sono indicate nel Codice del Commercio e sono classificate come segue:
1) Apparecchi automatici:
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
La vendita è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 5 del Codice del Commercio.
Se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull’occupazione del suolo pubblico.
L’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all’ASL.
È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.
2) Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
Nella SCIA di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico di attività.
Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Alle vendite di cui all’articolo 59 si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
3) Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 ed il settore merceologico di attività.
L’impresa che intende avvalersi di incaricati per l’esercizio dell’attività, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
L’impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.
Il tesserino di riconoscimento, deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
Alle vendite di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
L’esibizione o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, cosi come definito all’articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
Regime per l'avvio delle attività
Vendita esclusiva per mezzo di Apparecchi automatici in Esercizi di Vicinato:
SCIA: Apertura, Trasferimento di sede e Ampliamento
COMUNICAZIONE: Subingresso e Cessazione
SCIA Unica (Scia + notifica sanitaria) nei casi di vendita di prodotti alimentari
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vendita esclusiva per mezzo di Apparecchi automatici in Medie e grandi strutture di vendita
AUTORIZZAZIONE: Apertura, Trasferimento di sede e Ampliamento
AUTORIZZAZIONE + notifica sanitaria nei casi di vendita di prodotti alimentari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vendita per corrispondenza
SCIA: Apertura, Trasferimento di sede e Ampliamento
COMUNICAZIONE: Subingresso e Cessazione
SCIA Unica (Scia + notifica sanitaria) nei casi di vendita di prodotti alimentari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vendita presso il domicilio
SCIA: Inizio attività
COMUNICAZIONE: Subingresso e Cessazione
SCIA Unica (Scia + notifica sanitaria) nei casi di vendita di prodotti alimentari
SCIA Unica (Scia + elenco incaricati): nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori. L'elenco è aggiornato periodicamente ed è trasmesso dal SUAP alla Questura competente per territorio.
Tra i borghi più suggestivi
Nel marzo del 2001 nasceva il Club de I Borghi più belli d’Italia su impulso della Consulta del Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Questa iniziativa è sorta dall’esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. Sono infatti centinaia i piccoli “borghi d’Italia” che rischiano lo spopolamento ed il conseguente degrado a causa di una situazione di marginalità rispetto agli interessi economici che gravitano intorno al movimento turistico e commerciale. […] Per questo il nostro Club, che non è stato creato per effettuare una mera operazione di promozione turistica integrata, si prefigge di garantire – attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione – il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto. […] Non proponiamo dei “paradisi in Terra” ma vogliamo che le sempre più numerose persone che ritornano a vivere nei piccoli centri storici ed i visitatori che sono interessati a conoscerli possano trovare quelle atmosfere, quegli odori e quei sapori che fanno diventare “la tipicità” un modello di vita che vale la pena di “gustare” con tutti i sensi.
Fiorello Primi, Presidente Club I Borghi più belli d’Italia
Fonte: http://borghipiubelliditalia.it/club/
Consulta la Pagina Dedicata
L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. È stata istituita nel 1990 con la Legge 27/10/1988, n. 470 e il suo regolamento di esecuzione è il Decreto del Presidente della Repubblica 06/09/1989, n. 323.
Contiene i dati dei cittadini:
- che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi
- per i quali è stata accertata d'ufficio la residenza all'estero.
L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge 27/12/1988, n. 470, art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dal Consolato italiano all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, come la possibilità di:
- votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'Unione Europea
- ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
- rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra Unione Europea).
Ciascun Comune ha la propria AIRE e ha il compito di tenerla aggiornata.
Esiste anche un'AIRE nazionale che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali e l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.
L'aggiornamento dell'AIRE
L'interessato deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)
- il rientro definitivo in Italia
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'AIRE
La cancellazione dall'AIRE avviene:
- per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
- per perdita della cittadinanza italiana.
Il diritto di voto degli italiani residenti all'estero
I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.
Per le consultazioni amministrative, l'elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso con la quale li si invita a rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto.
Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori italiani:
- residenti nell'Unione Europea ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza
- residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ricevono la cartolina-avviso per rientrare in Italia a votare.
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita apposita circoscrizione estero per l'elezione di sei senatori e dodici deputati: gli elettori all'estero possono così esprimere il proprio voto per corrispondenza. L'elettore all'estero riceve infatti dall'ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. L'ufficio consolare deve chiedere, entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.
Esistono varie ipotesi sull'origine del paese
Quella più accreditata si riferisce alla numerosa presenza di falde acquifere superficiali, che ha spinto, nel passato, molti abitanti dei vicini casali, soprattutto nei periodi di siccità, a cercare acqua in questo luogo, nel quale poi si sono stabiliti. Secondo alcuni, la sua nascita pare risalga all'alto Medioevo, probabilmente intorno al VII-VIII secolo; sicuramente nel XII secolo, in pieno periodo normanno, Presicce è già un casale. Dal XIII al XIX secolo appartiene a numerosi feudatari, tra i quali vanno ricordati i Securo, i Drimi, i de Specula, i Cito, i Bartilotti e i de Liguoro.
L'asse principale del nucleo abitato è formato dalle attuali Via M. Arditi e Via A. Gramsci. Intorno a quest'asse, in una serie di vichi e piazzette, con costruzioni prevalentemente a "corte", si estende in seguito il centro abitato. La tipologia della "casa a corte" consiste in "uno spazio scoperto, comune o privato, intorno al quale si dispongono una o più unità abitative".
Nei secoli passati l'economia del paese è stata a carattere prevalentemente agricolo: lo testimoniano, tra l'altro, i numerosi frantoi ipogei che si trovano nel sottosuolo del centro e che evidenziano una certa agiatezza degli abitanti. Fra questi vanno enumerati diversi mercanti di olio che si occupavano dell'esportazione del prezioso "oro giallo" dal porto di Gallipoli verso le piazze europee.
Giacomo Arditi, storico locale, descriveva la Presicce del suo tempo (fine '800) come un "insieme che non sa di villereccio ma di grave e di civile". Questo giudizio può essere ancora condiviso agli inizi del XXI secolo.