SUAP - Commercio su aree pubbliche

Ultima modifica 14 aprile 2020

Il Commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla Legge Regionale Puglia n. 24/2015 e dal Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2017.

NOTE DI SINTESI DEL REGOLAMENTO

Come è ben noto esso si suddivide in: a) commercio su posteggio - b) commercio in forma itinerante ed anche esso prevede una suddivisione in settore merceologico alimentare e non alimentare. E' da sottolineare come la vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto ma non prevede il servizio di somministrazione al tavolo ed assistito.

Commercio itinerante: il titolo abilitativo  è rilasciato a tempo indeterminato

Posteggi isolati: essi sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione

Concessioni temporanee di posteggio: si applicano alle manifestazioni e alle fiere non previste negli strumenti di programmazione

Il Regolamento disciplina tutta la procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" (commercio su posteggio), fornisce una regolamentazione sulla "spunta", disciplina i casi di spostamento, soppressione e trasferimento dei mercati e delle fiere.

COMUNE DI PRESICCE - ACQUARICA

E' in fase di implementazione il Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche, uno strumento normativo che è obbligatorio per un Comune come il nostro ed è indispensabile anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Ente Presicce - Acquarica. 

L'entrata in vigore di un nuovo Regolamento Comunale precede poi il Piano del commercio su aree pubbliche, un documento che potrà essere integrato nel Documento Strategico del Commercio e che contiene le disposizioni di carattere politico - amministrativo, il quadro generale sui mercati settimanali, sulle fiere e sull'individuazione dei posteggi isolati oltre che su eventuali manifestazioni a carattere commerciale che l'organo di governo comunale intende includere nel Piano

L'approvazione del  Regolamento Comunale è propedeutico al lavoro di ricognizione, verifica e voltura delle autorizzazioni di tipo "A" esistenti e se necessario predisposizione di nuovo bando per l'assegnazione dei posteggi nelle aree mercatali.

Per quanto riguarda le fiere comuanali, eventi a carattere commerciale nelle quali operano gli operatori del commerio su aree pubbliche, sono stati ultimati i lavori di predisposizione del piano di sicurezza delle aree ove si svolgono le suddette fiere. L'ufficio preposto intende ora procedere all'emanazione del bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" .

I posteggi isolati come detto devono necessariamente essere individuati e previsti nel Piano per il Commercio su aree pubbliche; una volta individuati secondo i criteri previsti dal Regolamento Regionale e dal Codice del commercio, sarà possibile procedere all'emanazione del bando per l'assegnazione dei suddetti posteggi.

NOTA DI SINTESI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PREVISTO

Per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è utilizzata una modulistica univoca da trasmettere al SUAP territorialmente competente. Fino all’approvazione della modulistica prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge viene utilizzata quella resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it.

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE DI TIPO "B"

1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l’attività.

2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5; b) il settore o i settori merceologici; c) l’impegno al rispetto del CCNL.

3. La SCIA di cui al comma 1, abilita: a) all’esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale; b) all’esercizio del commercio nell’ambito delle fiere; c) all’esercizio del commercio nell’ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati; d) alla vendita a domicilio, come definita all’articolo 4.

4. L’esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

5. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate dal comune nell’ambito del documento di cui all’articolo 12, comma 4, lettera d) e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all’arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

6. I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.

COMMERCIO SU POSTEGGIO  DI TIPO "A"

1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune dove è ubicato il posteggio. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L’autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

3. Il rilascio dell’autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della concessione è di dodici anni. La Regione nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 3 individua le tipologie di posteggio che possono avere una durata delle concessioni minore, ma comunque non inferiore ai sette anni.

4. L’autorizzazione di tipo A, oltre all’esercizio dell’attività con uso di posteggio, consente la partecipazione alle fiere e la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale.

5. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le autorizzazioni in essere. La Regione individua con le modalità di cui all’articolo 3, le modalità di gestione del regime transitorio.

6. È ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari. 23

7. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l’operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

richiesta iscrizione fiere a sistemapuglia
09-09-2021

Allegato formato pdf

richiesta inserimento mercati a sistemapuglia
09-09-2021

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Regolamento Regionale Commercio su aree pubbliche
09-09-2021

Allegato formato pdf

o. s. a. p. commerciali - parere ufficio
09-09-2021

Allegato formato pdf


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