Somministrazione di alimenti e bevande

Ultima modifica 16 aprile 2020

Definizione

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è una forma di commercio al dettaglio di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia, caratterizzata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell’esercizio (o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all’esercizio), anche quando effettuata con distributori automatici.

Le attrezzature di somministrazione sono  sia gli arredi dell’esercizio, quali tavoli, panche, sedie, lo stesso banco di somministrazione, ma anche le stoviglie non monouso che costituiscono una parte dei beni componendi l’azienda di pubblico esercizio.

La superficie di somministrazione è l’area alla quale ha accesso il pubblico, occupata dalle attrezzature di somministrazione, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi.

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari::

a) REQUISITI SOGGETTIVI:

Per gli esercizi di somministrazione vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; se titolare o legale rappresentante non esercitano direttamente l’attività nominano un rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante, sostituendoli stabilmente.

L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione; la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.

Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Requisiti morali  di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; sono previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;

Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all’attività;

Requisiti professionali: previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali e professionali è richiesto per tutti i preposti, anche al di fuori della fattispecie di società.

Il preposto è un soggetto qualificato che deve essere nominato qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.

Le domande di riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero da cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere inviate, a cura degli interessati, al Ministero dello Sviluppo Economico.

b) REQUISITI OGGETTIVI:

Trattandosi di iniziative definite commerciali dalla legislazione di settore, devono essere svolte in locali aventi destinazione d’uso commerciale al dettaglio.

Gli esercizi di somministrazione devono essere sorvegliabili, cioè rispettare le caratteristiche costruttive previste dal Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

Sorvegliabilità significa che tutti gli accessi o le uscite destinate al pubblico degli avventori devono permettere <<l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private>>.
La sorvegliabilità serve a impedire o comunque a rendere difficoltosa la fuga dal locale di soggetti “malavitosi” e dall’altra a favorire l’accesso nei locali dell’autorità di pubblica sicurezza per l’intercettazione e cattura dei soggetti indicati.

L’apertura dell’attività è subordinata alla disponibilità, da parte del titolare, dei locali nei quali intende esercitare l’attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.

Un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti igienico - sanitari dei luoghi di lavoro previsti dalla Direttiva CE n. 123/2006 che abbiamo allegato in questa sezione per la consultazione da parte degli addetti ai lavori.

Notevole importanza ha assunto la legge regionale n. 30/2016 - gas radon -  sulle "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”.

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
 
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
 
2. Gli esercizi  hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività.
 
Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi
 
1. L’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di un’attività di somministrazione è soggetta a SCIA.
 
2. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
 
3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell’esercizio dell’attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell’autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all’attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto dal Codice del Commercio. Il comune accerta l’adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. E’ fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l’obbligo del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del Codice, al momento del rilascio dell’autorizzazione.
 
4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5; b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo; c) l’ubicazione e la superficie di somministrazione dell’esercizio; d) l’impegno al rispetto del CCNL; e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.
 
 Attività non soggette ad autorizzazione
 
1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;

b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è esercitata all’interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l’attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

c) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;

f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

g) nei centri polifunzionali di cui all’articolo 13;

h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all’articolo 41; i) al domicilio del consumatore.
 
I contenuti della SCIA sono quelli previsti all’articolo 39, comma 4. Art. 41

Attività di somministrazione stagionale e temporanea
 
1. I comuni stabiliscono le condizioni per l’eserciziodell’attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l’attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
 
2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l’attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all’articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
 
3. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 2 del Codice con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
 
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all’articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.
 
5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.
 
 Esercizio di attività accessorie
 
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitativi di cui all’articolo 39 del codice, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
 
2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Notifica sanitaria 

Il D. Lgs 222/2016, in caso di apertura, trasferimento di sede, ampliamento e subingresso non prevede asseverazioni. 

 

L. R. Gas Radon
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