Forme speciali di vendita al dettaglio

Ultima modifica 22 aprile 2020

Le forme speciali di vendita al dettaglio sono indicate nel Codice del Commercio e sono classificate come segue:

1) Apparecchi automatici: 

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.

La vendita è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 5 del Codice del Commercio.

Se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono essere osservate le norme sull’occupazione del suolo pubblico.

L’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.

Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP che le trasmette all’ASL.

È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.

2) Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. 

È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
Nella SCIA di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico di attività.
Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Alle vendite di cui all’articolo 59 si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

3) Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. 
Nella SCIA sono dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 ed il settore merceologico di attività.
L’impresa che intende avvalersi di incaricati per l’esercizio dell’attività, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività  e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
L’impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti.
Il tesserino di riconoscimento, deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.Le disposizioni concernenti gli incaricati, si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4 e 5, è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
Alle vendite di cui al presente articolo, si applicano altresì le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.
L’esibizione o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore, cosi come definito all’articolo 4, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi 4, 5, 6 e 8. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

Regime per l'avvio delle attività

Vendita esclusiva per mezzo di Apparecchi automatici in Esercizi di Vicinato:

SCIA: Apertura, Trasferimento di sede e Ampliamento

COMUNICAZIONE: Subingresso e Cessazione

SCIA Unica (Scia + notifica sanitaria) nei casi di vendita di prodotti alimentari

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Vendita esclusiva per mezzo di Apparecchi automatici in Medie e grandi strutture di vendita

AUTORIZZAZIONE: Apertura, Trasferimento di sede e Ampliamento

AUTORIZZAZIONE + notifica sanitaria nei casi di vendita di prodotti alimentari

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Vendita per corrispondenza

SCIA: Apertura, Trasferimento di sede e Ampliamento

COMUNICAZIONE: Subingresso e Cessazione

SCIA Unica (Scia + notifica sanitaria) nei casi di vendita di prodotti alimentari

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Vendita presso il domicilio

SCIA: Inizio attività

COMUNICAZIONE: Subingresso e Cessazione

SCIA Unica (Scia + notifica sanitaria) nei casi di vendita di prodotti alimentari

SCIA Unica (Scia + elenco incaricati): nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori. L'elenco è aggiornato periodicamente ed è trasmesso dal SUAP alla Questura competente per territorio.


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