Commercio all'ingrosso alimentare e non

Ultima modifica 14 aprile 2020

Il Commercio all'ingrosso è regolato dalla seguente normativa:

1) D. lgs 114/98 (Decreto Bersani)

"l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;"

2) D. Lg 59/2010 (Decreto Bolkestain)

Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita all'ingrosso

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

3) Legge Regionale Puglia n. 24/2015 (Codice del Commercio)

 commercio all’ingrosso: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

NOTA DI SINTESI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'Ente competente e che sovraintende a questa tipologia di commercio è la Camera del Commercio

L'adempimento che occorre fare si chiama "Comunicazione per i requisiti di onorabilità previsti dalla legge";

Il D. Lgs 222/2016 prevede che l' Apertura, l'Ampliamento, il Trasferimento di sede, il Subingresso,  si devono effettuare tramite il portale www.impresainugiorno.gov.it; la comunicazione sopra citata è trasmessa alla Camera di Commercio; la presentazione della comunicazione si può fare direttamente alla Camera di Commercio.

Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.

Se l'attività di commercio all'ingrosso è un'attività alimentare bisogna presentare la SCIA UNICA che prevede la Comunicazione + la Notifica Sanitaria; per la notifica sanitaria non sono richieste asseverazioni

Qualora la superficie lorda, comprensiva di depositi e magazzini, ecceda i 400 mq, bisognoa presentare una SCIA UNICA che prevede la comunicazione + la SCIA di prevenzione antincendio.

 

 


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